Nessuna restrizione alla circolazione delle merci nelle zone che rientrano nelle zone rosse come definito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Straordinaria.
I DPCM introducono misure urgenti sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
I due decreti impongono di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, consentendo inoltre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, le persone potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione il cui modello da compilare viene fornito ai dipendenti dai datori di lavoro, che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.
I DPCM dispongono limitazioni all’orario di apertura delle attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, e la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, nelle giornate festive e prefestive, nonché la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, delle palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e centri termali.
Null’altro è previsto per le altre attività economiche se non la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, nonché la facilitazione ad adottare modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
In altri termini, le imprese non devono sospendere l’attività ma devono attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nei confronti dei dipendenti e alle disposizioni volte a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra la clientela delle strutture commerciale e degli esercizi di ristorazione e bar.
Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva.
Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
Le nuove disposizioni includono:
Sull’intero territorio nazionale é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone)
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Autocertificazione per gli spostamenti
Punti per la prevenzione
Il messaggio più importante per la popolazione è che le persone con sintomatologia similinfluenzale sono pregate di contattare telefonicamente il medico curante evitando così di recarsi direttamente presso l’ambulatorio del medico di medicina generale o in Pronto soccorso.