CNA Politiche Fiscali informa che la novità più rilevante del decreto legge n. 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”) è rappresentata dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello sconto in fattura, accanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta connesso alle detrazioni fiscali, ora anche alle banche.
L’articolo 121 del presente decreto introduce, infatti, in via sperimentale per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la possibilità per i soggetti beneficiari di optare, in luogo dell’utilizzo della detrazione fiscale, delle seguenti alternative:
La doppia possibilità di chiedere lo sconto in fattura ovvero la cessione diretta del credito corrispondente alla detrazione fiscale è estesa anche alle spese relative agli interventi di:
Viene, inoltre, stabilito che i beneficiari della detrazione sono soggetti all’attività di controllo prevista dall’articolo 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate procede all’attività di controllo in base a criteri selettivi e procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
In caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, con la maggiorazione di interessi e sanzioni. In presenza di concorso nella violazione rispondono in solido il fornitore e i cessionari.
Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione saranno definite le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni da effettuarsi in via telematica.