Il decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021 introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, prevedendo nuove misure in merito agli ambiti di utilizzo del Green Pass rafforzato e alle quarantene per i vaccinati, al contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione e alla disciplina sanzionatoria.
In particolare, dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza si amplia l’uso del Green Pass base o rafforzato a numerose attività. Vediamole nel dettaglio.
CALENDARIO DEGLI OBBLIGHI
GREEN PASS RAFFORZATO (vaccino, guarigione)
Dal 10 gennaio
Obbligatorio per accedere a:
GREEN PASS BASE (vaccino, guarigione, tampone)
Obbligatorio per accedere a:
Dal 11 settembre 2021 al 31 marzo 2022: istituti universitari e alta formazione.
OBBLIGHI PER I LAVORATORI
Tutti i lavoratori (salvo esenzioni specifiche) sono tenuti ad avere il green pass base dallo scorso 15 ottobre 2021.
Il decreto introduce nuovi obblighi per i lavoratori OVER 50:
Nota bene: il green pass rafforzato viene rilasciato dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino. Consigliamo dunque di verificare i tempi di rilascio per evitare sospensioni dell’attività lavorativa.
NUOVO OBBLIGO DI VACCINO
Fino al 31 marzo permane l’obbligo di vaccino anche sotto i 50 anni per personale sanitario, personale delle scuole e polizia.
QUANTO TEMPO E’ VALIDA LA CERTIFICAZIONE?
ATTENZIONE
Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi.
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.
Leggi le faq del governo per i dettagli sulla durata del green pass
CONTROLLO GREEN PASS DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro rimangono tenuti al controllo del green pass anche dei lavoratori tenuti ad avere il green pass rafforzato con le modalità già in uso oggi, cioè tramite l’APP VERIFICAC19 scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone. Clicca qui per tutte le info
NUOVE REGOLE PER LA QUARANTENA
In riferimento alle nuove regole, in vigore dal 31 dicembre 2021 si allega circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 sulle nuove misure precauzionali dell’auto-sorveglianza, sulla quarantena e sull’isolamento, alla luce delle novità introdotte dal DL 229/2021.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
CONTROLLO GREEN PASS NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NELLE AZIENDE ARTIGIANE
Secondo le Faq sul sito del Governo, i titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.
Le aziende artigianali con negozio devono controllare il green pass ai clienti?
Ad una lettura stringente dell’art.3 comma b del decreto legge 7/1/2022 n.1 di cui al link DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 – Gazzetta Ufficiale si parla di ATTIVITA’ COMMERCIALI, quindi le attività di sola produzione (artigianali e/o industriali) non rientrano nell’obbligo del controllo del Green pass.
E’ però opportuno verificare se l’azienda ha anche un secondo codice ATECO come commercio, cioè vendita di altri beni, distinti da quelli prodotti in quanto artigiano. Se c’è anche attività commerciale nel codice ATECO, dal 1° febbraio va richiesto il Green pass, con controllo a campione come per gli esercizi commerciali.
In ogni caso, se l’attività artigianale ha uno spazio aperto ai clienti (punto vendita, showroom), è opportuno controllare il Green pass dei clienti a campione, come per gli esercizi commerciali, per evitare di incorrere in sanzioni da parte di chi effettua i controlli.