Ai fini della circolazione (trasporto) nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante ed assoggettati all’aliquota di accisa normale, viene introdotto, a decorrere dal 1° Ottobre 2020, l’obbligo di utilizzo della VERSIONE ELETTRONICA DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO: e-DAS.
A stabilirlo, il combinato disposto di cui all’articolo 11 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 e articolo 130 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34,
A dare attuazione al disposto, una serie di documenti predisposti e diffusi dall’Agenzia delle Dogane:
Sostanzialmente la circolazione-movimentazione-trasporto della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettato ad accisa, dal 1° Ottobre 2020, dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE con la scorta dell’e-DAS contenente i dati prescritti dalla sopra richiamata determinazione direttoriale Prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.
Il destinatario principale della norma è lo “speditore”, vale a dire: “il soggetto che trasferisce prodotti energetici assoggettati ad accisa, depositario autorizzato ai sensi dell’articolo 5 del TUA o esercente deposito commerciale di prodotti di cui all’articolo 25, comma1, del TUA, intestatario della relativa licenza fiscale”.
Pertanto, entro il 30 Settembre, lo SPEDITORE e comunque ciascun ESERCENTE che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all’aliquota di accisa normale di cui all’Allegato I al TUA, dovrà aver adeguato i propri sistemi elettronici alle nuove disposizioni fissate e averne dato comunicazione all’Ufficio delle dogane competente territorialmente rispetto alla sede della propria attività (art. 18, comma 1, della Determinazione Direttoriale n. 138764 del 10/05/2020).
Tra i soggetti interessati dalle nuove procedure, vi è però anche “L’INCARICATO DEL TRASPORTO” (che seppur non meglio precisato nelle definizioni riportate nella DD n. 138764/2020, si desume sia riferito all’autotrasportatore come evidenziato al punto 13 della circolare n.36/2020).
In realtà, NEL MERITO, gli obblighi che interessano l’autotrasportatore, sono rimasti sostanzialmente quelli precedentemente determinati (articolo 12 del Decreto n.210/1996) e vengono elencati dall’articolo 8 della DD n. 138764/2020:
Premesso che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della DD n. 138764/2020, al trasportatore verrà comunque consegnata una copia stampata-cartacea dell’e-DAS, ciò che invece cambia, è il METODO di comunicazione dei suddetti adempimenti.
In particolare, la circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 36/2020 chiarisce (punto 13) che il COLLOQUIO TELEMATICO DELL’INCARICATO DEL TRASPORTO CON IL SISTEMA DELLO SPEDITORE (punto 1, art. 8 della DD n. 138764/2020), CONSISTE IN UNO SCAMBIO DI MESSAGGI DA EFFETTUARE QUANDO SI VERIFICHINO LE SEGUENTI SITUAZIONI:
In queste situazioni l’autotrasportatore, dal 1° Ottobre 2020, non può più effettuare annotazioni sul cartaceo dell’e-DAS ma deve utilizzare l’applicazione “web responsive” oppure propri applicativi interoperabili con il sistema dell’Agenzia delle Dogane.
AD OGGI però, sentito telefonicamente il competente ufficio della sede delle Dogane di Roma (06/50245117), TALE APPLICAZIONE NON È DISPONIBILE e forse non lo sarà neppure per la data del 1° Ottobre 2020 in cui entra in vigore l’obbligo dell’e-DAS e dei relativi adempimenti.
Nel proseguire nella nostra azione di sensibilizzazione nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e non solo, per cercare di ovviare a sicure difficoltà degli operatori del trasporto, si segnala quanto segue.
L’articolo 17 della più volte citata DD n. 138764/2020, contempla i comportamenti da tenersi da parte dello speditore, incaricato del trasporto e destinatario, in caso di “indisponibilità dei sistemi informatici”.
In questa particolare situazione, il disposto prevede che lo speditore fornisca comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente e ne indichi motivazione e presunta durata; in tal caso l’emissione dell’e-DAS può essere effettuata su FORMATO CARTACEO secondo le disposizioni del DM n.210/1996 inserendo i nuovi dati obbligatori nel DAS cartaceo .
Il punto precisa poi che, nel caso si verifichi tale fattispecie, L’INCARICATO DEL TRASPORTO si uniforma agli obblighi previsti dal DM 210/96 e quindi RIPORTA, se del caso, LE ANNOTAZIONI RICHIESTE SUL DAS CARTACEO.
La fattispecie, seppur riferita allo “speditore” è ripresa anche dalle circolari n.34/2020 e n.36/2020 ( punto 2), diffuse dall’Agenzia delle Dogane rispettivamente il 19 settembre 2020 e 23 Settembre 2020.
Si ritiene pertanto che anche nel caso dell’incaricato del trasporto a cui, L’AGENZIA DELLE DOGANE , NON HA MESSO A DISPOSIZIONE in tempi utili l’applicazione “web responsive”, possa giustificarsi la richiesta di utilizzo del formato cartaceo anche per annotare le eventuali e particolari situazioni che si dovessero verificare e comunicare allo speditore ( “ cambio di destinazione “ – “rientro della partita intera” – “rientro di parte del prodotto”) .
Per la COMUNICAZIONE DI INDISPONIBILITÀ dei sistemi informatici va , seguita la seguente PROCEDURA :
Documenti Allegati:
DD 138764/RU DEL 10 MAGGIO 2020